Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale , Assegno Ordinario e Cassa Integrazione in Deroga

L’Inps con circolare 47 del 28/03/2020 illustra le misure a sostegno del reddito previste dal D.L. 18/2020 per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza covid19, con particolare riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga

La stessa circolare avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è emanata di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La stessa fornisce i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal Decreto in esame nonché le istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto

In particolare, il Capo I del Titolo II del menzionato decreto prevede misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali, estese a tutto il territorio nazionale.

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020:  L’art.19 del D.L. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario. Tali benefici si applicano ai lavoratori che alla data del 23/02/2020 risultavano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. In merito alla sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 cc. e, nei casi di passaggio del lavoratore alle dipendenza all’impresa subentrante nell’appalto, verrà computato anche il periodo durante il quale il lavoratore ha prestato servizio presso il precedente datore di lavoro.

Possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie (art.10 D.Lsgv.148/2015):

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R.602/1970;

c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all’armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Diversamente, possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi, (come indicati nell’All.1 della circolare) 

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Si rappresenta che,l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui al D.lgs 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale. Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo e, pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.  

Si osserva altresì che per accedere alle speciali prestazioni CIGO e assegno ordinario, non occorre che i lavoratori possiedano il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. 

Resta confermato quanto sopra precisato in merito alle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto. 

Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. 

La dispensa dall’osservanza del citato articolo 14 comporta, per le aziende non sono tenute, all’atto della presentazione della domanda di concessione, a darne comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.

Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si sono verificati dall giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, la decorrenza del termine di presentazione seguirà le regole ordinarie e coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale e delle esigenze di supporto ad aziende e lavoratori, l’istruttoria delle domande avverrà con la massima tempestività e la valutazione risponderà ai requisiti della massima semplificazione, pertanto, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda dovrà unicamente allegare ala domanda solo l’elenco dei lavoratori destinatari. 

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, pur restando ferma la possibilità per l’azienda di anticipare la prestazione e porla successivamente a conguaglio, è possibile richiedere il pagamento diretto all’INPS senza che le aziende siano tenute a comprovare la difficoltà finanziaria. 

Si precisa, che per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1/3/2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi (cfr. la circolare n. 38 del 12 marzo 2020) il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto in esame, con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’art. 13 del D.L.n. 9/2020 utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.

Ne consegue che le predette aziende potranno richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, i lavoratori interessati dagli interventi dovranno essere differente, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori potranno essere gli stessi.

Si rappresenta che le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda con qualunque causale di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, potranno richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’INPS annullerà  d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.

Si fa presente che le domande di cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario, presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, saranno convertite d’ufficio,a livello centralizzato, in domande con causale “COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane. 

Si evidenzia inoltre che, come già chiarito con il messaggio n. 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. 

Infine, si richiama l’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

SCHEMA RIASSUNTIVO   Chi può presentare domanda di CIGO e di Assegno ordinario per “COVID-19 nazionale”? Le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e dell’Assegno ordinario operanti su tutto il territorio nazionale. Ci sono limiti per le aziende? L’unico limite sono le nove settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020. Ci sono limiti per i lavoratori? I lavoratori devono essere già in forza all’azienda richiedente alla data del 23.2.2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro. Quali semplificazioni sussistono in fase istruttoria? Non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività. Non è prevista per questa causale la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 95442/2016 e la scheda causale per l’assegno ordinario. È previsto il pagamento diretto? Si, a semplice richiesta dell’azienda. Posso richiedere CIGO/assegno ordinario per “COVID-19 nazionale” anche se ho già in corso un’autorizzazione CIGO/assegno ordinario o se ho già presentato domanda con altra causale? Si, il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.  

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020: L’art. 20 del D.L. 18/2020 prevede che, le  imprese che alla data del 23/2/2020 avevano in corso un trattamento di CIGS (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) e che hanno dovuto sospendere  o interrompere lo stesso a causa  dell’emergenza epidemiologica, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’art.19 del medesimo decreto, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (cfr. art. 10 del D.lgs n. 148/15). Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga. In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”, appositamente prevista. La CIGO in questione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.

Nello specifico, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Pertanto, su specifica indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso. L’istanza deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del citato Ministero. Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all’indirizzo mediante la casella di posta elettronica ordinaria (PEO) dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it nonché vi ia(PEC) dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.La predetta Direzione generale adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento CIGS in corso – considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo la data del 23 febbraio 2020 fino alla data di emanazione della presente circolare – indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, e la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS. La Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Inps provvederà a caricare nella procedura “Sistema UNICO” i decreti ministeriali che dispongono la sospensione della CIGS.

Le domande di CIGO per “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS e l’annullamento parziale dell’originaria autorizzazione. Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.

Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS): In aggiunta a quanto già dettagliato, l’assegno ordinario di cui al c.1 del medesimo articolo è concesso, limitatamente a 9 settimane e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (per l’ambito di applicazione vedasi l’Allegato n. 1).Limitatamente all’anno 2020, al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, del D.lgs n. 148/2015.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per le aziende con più di 15 dipendenti resta ferma la possibilità di anticipare la prestazione da parte del datore di lavoro che successivamente potrà conguagliare sarà possibile  richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; in tal caso le aziende che chiederanno tale modalità non dovranno produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie. Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti, l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge in esame, prevede la possibilità di accedere al pagamento diretto. Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso: Per effetto del c.1 art.21 i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale, che ala data del 23/2/2020 avevano in corso un assegno di solidarietà, potranno richiedere la concessione del trattamento ordinario in quanto tale richiesta sospenderà e sostituirà la precedente richiesta di assegno ordinario in corso. Il trattamento di integrazione salariale non potrà superare le 9 settimane e dovrà terminare entro il 31/8/2020.  

I periodi in cui vi è sospensione dell’assegno di solidarietà e sostituzione del medesimo con l’assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015, né si terrà conto, ai fini della durata, del limite delle 26 settimane nel biennio mobile di cui all’art.29, del D.lgs n. 148/2015. Per questi periodi non è dovuto il pagamento del contributo addizionale 

Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige: Con riferimento ai Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del D.lgs n. 148/2015, ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale “COVID-19 nazionale”, potrà essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. Si precisa  che i datori di lavoro iscritti ai Fondi in argomento,che non possiedono disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero in possesso di una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie. 

Nei casi in cui per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia previsto un preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Istituto. 

Anche per questi Fondi, si ribadisce la semplificazione dell’iter istruttorio.

Per le suddette ragioni, i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare, a corredo della domanda, la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. Anche in questo caso le modalità di pagamento sono le medesime già descrite.

Il c. 7 dell’art. 19 del decreto in esame stabilisce che ai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, si applicano, ai fini della concessione dell’assegno ordinario, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 19.Per quanto concerne il Fondo del Trentino, si precisa che non verrà richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva.

Con riferimento ai settori per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di cui all’art. 26 del D.lgs n. 148/2015, per i quali non sono ancora stati costituiti i comitati amministratori  si precisa che per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative, in base a specifico indirizzo ministeriale, in assenza del Comitato amministratore, tali prestazioni non potranno essere erogate in quanto manca l’organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS, con la causale “COVID-19 nazionale”; diversamente i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga..

Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015: Il D.L. 18/2020, all’art. 19, prevede che i datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale “emergenza COVID-19” ai Fondi bilaterali alternativi. 

Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato: In riferimento a quanto previsto dal decreto in esame si rappresenta che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.

Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

Domande di accesso all’assegno ordinario: Si rammenta che la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. Si sottolinea che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole: Per quanto riguarda il settore agricolo, la riforma di cui al D.lgs n. 148/15 ha confermato, con l’articolo 18, la preesistente normativa speciale del settore:

«Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.»

L’articolo 8 della legge n. 457/1972 prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”.Pertanto, in tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto.

Per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”. La prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa sopra richiamata. Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma. 

Imprese interessate e lavoratori beneficiari: Alla disciplina della CISOA sono interessate le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.

La normativa si estende anche a:

–  Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);

– imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;

– consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

–  imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);

–  imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;

– imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell’industria.

I lavoratori destinatari della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti di cui all’art.2 del D.lgs 148/2015, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

Istruttoria delle domande: Le domandedi integrazione salariale con causale “COVID-19 CISOA” deve essere inoltrata all’INPS entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. Acquisita la domanda, la Struttura INPS deve verificare che non sia stato superato dal lavoratore beneficiario il limite di 90 giornate di fruizione della CISOA nell’anno. La concessione della prestazione è di competenza della Commissione provinciale di cui all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Pertanto tenuto conto della situazione di emergenza il Direttore di Sede trasmette in via telematica le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, i quali possono formulare il proprio parere comunicandolo al Direttore stesso tramite posta elettronica. Il parere dei componenti della Commissione deve essere formalizzato con le predette modalità entro il termine perentorio di 20 giorni dall’invio telematico delle domande da parte del Direttore di Sede. Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronunciamento, il parere si intende favorevolmente reso.

Ammontare e corresponsione dell’integrazione: Secondo quanto stabilito dall’art. 18, c. 2, del D.lgs n. 148/2015, alle prestazioni di CISOA erogate con causale “COVID-19 CISOA” si applica il limite del massimale di cui all’articolo 3, comma 5, del stesso decreto. In merito alle modalità di pagamento si ribadiscono quelle già indicate per le altre tipologie di prestazioni.

Cassa integrazione in deroga: L’art.22,c. 1, del decreto in parola prevede, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi gli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Secondo gli accordi presi a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili. Tenuto conto che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, verificheranno il periodo già usufruito dalle aziende e, in caso il periodo massimo non sia stato raggiunto, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione. Si ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga. Ne deriva altresì che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).Come previsto dal comma 7 del citato articolo 22, la prestazione di cui al medesimo articolo, consentendo il ricorso alla prestazione di cassa integrazione in deroga sull’intero territorio nazionale per i lavoratori dipendenti di ogni settore produttivo, sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.

Pertanto, resta fermo, nell’ambito delle disposizioni per la cassa integrazione in deroga, quanto disciplinato dall’Istituto con la circolare n. 38/2020, ai paragrafi D ed E. In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge in esame, si specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro 

La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Ai sensi del c.2 dell’art. 22, sono esclusi dall’applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestico.

Il trattamento di cui al presente comma si applica per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Tra tali lavoratori rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

Poiché l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. E.O.N.E), per il trattamento di cui al comma 1 dell’art. 22 non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale. Non si applica altresì la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.Si ritiene altresì che, considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.

Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate: Con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020, laddove ci siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate”, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in deroga.In particolare, nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate.

A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Si specifica che anche nel caso delle plurilocalizzate si applicano le disposizioni previste per la decretazione regionale in relazione al requisito soggettivo dell’anzianità lavorativa, all’esenzione del contributo addizionale e alla riduzione percentuale.

Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.