Congedi emergenza COVID19 e Permessi legge 104 del 1992

L’Inps , con circolare n. 45 del 25.3.2020 , fornisce le ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104 del 1992 , introdotti dagli articoli 23 e 24 del D.L. n.18 del 17.3.2020 .

L’art. 23 del D.L. 17/03/2020, n. 18, ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 a favore dei dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.  

In alternativa al menzionato congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020. 

L’art. 24 del medesimo decreto ha, altresì, previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L.104/92, di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità: L’art.23 prevede come misura straordinaria uno specifico congedo di 15 gg complessivi da beneficiare in modo continuato o frazionato a partire dal 5 marzo 2020, per la sospensione dei servizi educativi e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (DCPM 4/3/2020).

Il limite dei 12 anni di età non si applica ai figli disabili in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo di cui trattasi è remunerato con una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito del richiedente nella misura del 50% delle risultanze. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. 

Tale beneficio è riconosciuto anche per i figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza, però corresponsione di indennità economica e senza riconoscimento della contribuzione figurativa. E’ comunque vietato ai datori di lavoro di licenziare i richiedenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

I benefici di cui sopra si applicano anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori. 

Il congedo Covid19 è riconosciuto anche nel caso che i genitori richiedenti abbiano raggiunto i limiti per l’ordinario congedo parentale. Si rappresenta che in caso sia già stata presentata domanda di congedo ordinario, non deve essere inviata nuova domanda in quanto l’INPS considererà tale richiesta, nel limite di giorni 15 come congedo Covid19. I datori di lavoro non dovranno, quindi considerare tali periodi come normale congedo parentale .

Nel periodo di adeguamento delle procedure informatiche per l’invio della domanda, è fatto obbligo ai datori di lavoro di concedere tale congedo ed erogare la relativa indennità, che sarà agli stessi restituita dall’INPS, previa domanda, non appena adeguate le procedure.

La domanda, potrà avere ad oggetto, periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Il D..L. dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:

  • non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Congedo per i genitori dipendenti del settore pubblico: L’art.25 dispone che la modalità di fruizione del congedo per i lavoratori del settore pubblico, così come anche le relative indennità, sono di competenza dell’Amministrazione di appartenenza.

I lavoratori e le lavoratrici del comparto del pubblico impiego che intendono chiedere il congedo per emergenza COVID – 19 ed i permessi indennizzati previsti dalla legge 104/92, introdotti dagli artt. 23 e 24 del D.L. n. 18/2020 Presentano le relative istanze esclusivamente alle proprie amministrazioni di appartenenza (e non all’INPS) secondo le modalità previste dalle singole amministrazioni.

Vi ricordiamo che normalmente tali istanze sono prodotte in modalità cartacea. Poiché attualmente non risultano fornite alcune disposizioni in tal senso riteniamo che le domande debbano essere proposte in tali modalità (cartacee).

I lavoratori Postali e delle Ferrovie, come è noto, sono dipendenti di società per azioni ed iscritti a Fondi speciali dell’INPS ma ai fini previdenziali e pensionistici seguono le norme dei pubblici dipendenti e, pertanto, riteniamo che le domande di congedo debbano essere proposte, anche per loro, in modalità cartacea alle proprie aziende.

Le stesse disposizioni si applicano per quei lavoratori dipendenti da aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica (es. aziende municipalizzate); tali aziende dovranno però, per il personale iscritto all’ex INPDAP, comunicare i periodi di congedo alla Gestione Pubblica con le modalità di seguito indicate.

In relazione alle domande presentate sarà compito delle singole amministrazioni pubbliche comunicare all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici i periodi di congedo attribuiti e le retribuzioni attraverso le denunce mensili attraverso i flussi Lista Pos PA che viaggia su circuito UNIEMENS.

Il trattamento economico spettante in misura del 50% della retribuzione corrisposto dall’amministrazione costituisce reddito da lavoro e, quindi, reddito imponibile e sottoposto al pagamento dei contributi relativi:

  • ai fini pensionistici
  • ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
  • ai fine della gestione ENPEDEP (per gli iscritti a tale gestione).

La restante parte della retribuzione virtuale (altro 50%) è coperta da contribuzione figurativa e, pertanto, il periodo di congedo non comporta alcuna contrazione sulla posizione assicurativa e detto periodo sarà valutato interamente ai fini dell’anzianità contributiva.

Si rappresenta che il congedo e il trattamento economico non compete nei casi in cui uno o entrambi i genitori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Congedo per i genitori iscritti alla G. S. e di genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS: Il congedo COVID-19 è riconosciuto ai succitati lavoratori per figli fino ai 12 anni di età, sempre nel limite di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.  

Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età.

Ne consegue un ampliamento della tutela del congedo parentale per tali tipologie di lavoratori, ai quali era riconosciuta la sola indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.

Nel dettaglio: 

  • per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
  • per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;
  • per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.

Pertanto i lavoratori iscritti alla G.S. con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale. Qualora i genitori iscritti alla G.S. e i lavoratori automi iscritti all’INPS, abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia dovranno presentare domanda per il congedo COVID-19. La domanda, potrà riguardare periodi precedenti alla data di presentazione della stessa, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, dovrà essere inoltrata utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che attualmente sono in fase di implementazione. Resta fermo per i suddetti lavoratori il diritto a fruire del congedo che sarà oggetto di domanda successiva, sempreché sia riferita a periodi dal 5 marzo e per un periodo massimo di 15 gg. 

Si precisa, inoltre che per tali lavoratori, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020) anche se rientranti nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi di due tipologie di congedi diversi.

Per le categorie lavorative di cui trattasi l’art.23 non subordina il beneficio alla sussistenza del requisito rispettivamente di un minimo contributivo e della regolarità contributiva, permanendo tuttavia la necessità dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l’iscrizione nella Gestione previdenziale INPS di appartenenza.

Pertanto, con riferimento ai soggetti iscritti alla G. S si deve trattare di lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.

Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità (art 4, c.1, Legge 104/1992 ) : Il c. 5 dell’art. 23 del D.L. 18/2020 ha previsto, per i lavoratori dipendenti, gli iscritti alla G. S., i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, la possibilità di beneficiare del congedo in argomento, per i figli con disabilità in situazione di gravità, anche oltre i 12 anni e senza ulteriori limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.  

Resta fermo che i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.

In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori dipendenti, e in ogni caso gli iscritti alla Gestione separata, e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’Istituto, utilizzando la procedura per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori, che saranno opportunamente modificate.  

Le nuove domande potranno riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non si collochino prima del 5 marzo 2020.

Condizioni del D.L. 18/2020 per il godimento del congedo:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
  • sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992;
  • il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
  • non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

(Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente all’atto della domanda)

Estensione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 , commi 3 e 6 , della legge 104 del 1992 per i lavoratori dipendenti privati: L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi Inps n. 16866 del 2007 e n. 3114 del 2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

Di seguito l’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del massimale orario:

Lavoro a tempo pieno:

(orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili.

Part time (orizzontale, verticale o misto):

(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12.

Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992.

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese), fermo restando gli algoritmi previsti dal messaggio n. 3114/2018 per il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ordinari previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, si fornisce di seguito la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento delle ulteriori 12 giornate di permesso previste dal decreto.

Lavoro Part-time

(Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.

Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

Disposizioni finali: Si precisa inoltre che, ai sensi del c. 5 dell’art 23 del decreto in commento, i lavoratori dipendenti, potranno cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito di cui al citato articolo 24 del decreto. 

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.