Baby Sitting e Congedo Parentale 15 gg. – Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori

Per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono state varate una serie di misure per il potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica.

L’INPS , con circolare n. 44 del 24/03/2020 , ha fornito le istruzioni operative per la richiesta del bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 , pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70.

Qui di seguito si riportano i punti salienti della predetta circolare

Requisiti del richiedente il beneficio: Le misure trovano applicazione, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

L’articolo 23, c. 8, del D.L. n.18/2020 introduce una agevolazione alternativa al congedo parentale dei 15 giorni remunerati al 50%, destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.

Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS.

Il bonus di cui al comma 8, sotto forma di bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti, l’articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. 

Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.

Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. in esame sono estese ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, disposte dal decreto in favore delle famiglie del settore privato di cui al citato articolo 23 dello stesso decreto.

Per quanto concerne il bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori pubblici, ai sensi dell’art. 25, c. 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto:

  • sicurezza
  • difesa
  • soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza spetta anche in questo caso, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età ed è previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di lavoratori, in alternativa alla prestazione sotto forma di congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni, rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile.


Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l’INPS procederà a monitorare le domande comunicando l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.

Con successivo messaggio dell’Istituto sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati.

Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e verifica del limite d’età del minore: Per quanto concerne la misura del bonus per sevizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge, con riferimento alla platea dei soggetti lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.

Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 comma 3 ( lavoratori dipendenti del settore sanitario , pubblico e privato accreditato , appartenenti alla categoria dei medici , degli infermieri , dei tecnici di laboratorio biomedico , dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari ) , il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

Ciò implica che, nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).

Il beneficio per servizi di baby-sitting, previsto al c. 8 dell’art.23 e al c.3 dell’art. 25 del medesimo decreto, compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, nel caso in cui i genitori non facciano parte dello stesso nucleo il beneficio dovrà essere richiesto e riconosciuto a favore del genitore convivente con il minore.

Per consentire all’INPS di effettuare le verifiche finalizzate ad evitare doppi pagamenti, il genitore richiedente nella domanda dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore, ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.

Relativamente al limite di età del minore (entro i 12 anni), lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020.Ne consegue che il beneficio per i servizi di baby sitting competerà ai genitori di minori che alla data del 5 marzo non avevano già compiuto i 12 anni.

Si rappresenta inoltre che, per effetto di quanto stabilito al c. 5 dell’art. 23 del decreto citato, ai fini dell’accesso al bonus per servizi di baby-sitting, il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La disposizione richiamata in seno all’articolo 23 vale per tutti i potenziali richiedenti il bonus nel comparto privato e in quello pubblico (ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge).

Inoltre tale beneficio compete anche ai genitori affidataria (c. 7, dell’art. 23). Tale ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile all’Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all’INPS a cura del richiedente.

Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia : Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia il genitore beneficiario (definito utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.

In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni avendo particolare cura nell’indicazione dell’IBAN sul quale effettuare il versamento; l’Istituto, in merito, declina ogni responsabilità della mancata erogazione per indicazione di Iban errato.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.

L’appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concesso, nonché la possibilità di utilizzo per il pagamento delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS).

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.

In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus.

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.

Tenuto conto della ratio dell’istituto introdotto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19 si rappresenta che il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.

Il monitoraggio della spesa per i servizi di baby-sitting compete all’INPS, il quale, verificato il superamento dei limiti di spesa, continuerà a ricevere le domande con riserva di ammissione e solo nel caso di ulteriori risorse disponibili procederà all’accoglimento e al pagamento con la modalità di erogazione del Libretto di famiglia.