Personale Sanitario e cumulabilità pensione anticipata quota 100 con i redditi da lavoro autonomo

L’Inps , con circolare n. 41 del 19/3/2020 fornisce indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 che ha disposto per il personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all’emergenza COVID-19, la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo .

Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, la pensione c.d. quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro  dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (circolare Inps n. 11 del 29 gennaio 2019, paragrafo 1.2).

Per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 14 del 9.3.2020 , nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto-legge per fare fronte all’emergenza COVID-19, non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo.

Ai fini della cumulabilità, si fa presente che il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all’attività lavorativa di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, la cui  durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

La disposizione in materia di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo trova applicazione esclusivamente nei confronti dei titolari di pensione c.d. quota 100, stante lo specifico richiamo effettuato dal citato articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020 .

Gli interessati sono tenuti a comunicare , alla sede Inps di competenza , attraverso pec su pec , la ripresa del lavoro in forma autonoma per emergenza COVID-19 , indicando la durata dell’incarico , al fine di evitare la sospensione del pagamento della pensione .

Al termine dello stato di emergenza sanitaria e dell’incarico , gli interessati dovranno  integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139” – compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa – unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare Inps n. 117 del 9 agosto 2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio Inps n. 54 del 9 gennaio 2020.