Pensione d’Inabilità per esposizione all’amianto – Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016

Con propria circolare , la n. 34 del 9.3.2020 , l’Inps fornisce le istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13 , comma 7 , della legge 27.3.1992 , n. 257 .


La pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie legate all’esposizione ad amianto, purché siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall’Inail ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.

Il requisito contributivo richiesto è di almeno cinque anni di contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa.

La pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie asbesto–correlate, a condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.

Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 10 milioni di euro per l’anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità in argomento devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 del decreto attuativo e più precisamente il riconoscimento da parte dell’INAIL di una patologia asbesto–correlata ed il requisito contributivo.

La norma prevede che per i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 2019 “le domande di accesso al beneficio […] devono essere presentate all’INPS entro il 31 dicembre 2019”.

Tenuto conto del decorso del termine sopra indicato, lo stesso è da intendersi differito al 31 marzo 2020.

Entro il medesimo termine dovranno essere presentate le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio da parte dei soggetti che maturano i previsti requisiti entro il 2020.

Si precisa che dal 2021 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande di accesso alla prestazione presentate dalla data del 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 58/2019) alla data di pubblicazione del decreto attuativo non saranno respinte, ma saranno definite, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui i soggetti risultino in possesso dei prescritti requisiti sanitari e amministrativi previsti dal decreto attuativo .

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte l’onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’Istituto provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di  riferimento, tenendo conto prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda, nonché al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità.

La decorrenza della pensione è attribuita secondo i criteri di carattere generale e comunque non potrà essere anteriore al 1° luglio 2019.