Pensione d’Inabilità Inps in favore dei soggetti con M.P. a causa esposizione amianto

Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità  in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto  (D.M. 16 dicembre 2019)    

I soggetti destinatari sono i lavoratori in servizio o cessati dall’attività alla data del 30 giugno 2019 (1), iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto – correlata accertata e riconosciuta (2), che abbiano contratto la malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, come documentata dall’Inail. Altresì, sono destinatari del trattamento pensionistico coloro che:

  • In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell’Inps, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata (3), non possono far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • Siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020 (4) che optino per la pensione di inabilità (5)

I citati soggetti devono essere in possesso del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, nonché del riconoscimento, da parte dell’Inail, di una patologia asbesto – correlata di origine professionale, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso devono essere presentate all’Inps entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Le domande sono accolte entro il limite di spesa prestabilito per le varie annualità (7,7 milioni di euro per l’anno 2019, 13,1 milioni per il 2020, 12,6 milioni per il 2021, 12,3 milioni per il 2022, 11,7 milioni per il 2023, 11,1 milioni per il 2024, 10 milioni per il 2025, 9,2 milioni per il 2026, 8,5 milioni per il 2027 e 7,5 milioni a decorrere dall’anno 2028). Al fine di verificare il raggiungimento, entro i limiti di spesa, l’Inps procede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio. Qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande e rispetto ai limiti annuali, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.

L’Inps, all’esito del monitoraggio delle domande, comunica all’interessato:

  • L’accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
  • L’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa;
  • Il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l’interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.

Tale pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma ed è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nonchè con gli altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

Infine, l’Inps, d’intesa con l’Inail, provvederà alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso alla pensione di inabilità di cui al presente decreto nell’ambito di quanto ivi previsto.     

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1) Data di entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 1, co. 250-bis della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

2) Art. 13, co. 7, L. 27 marzo 1992, n. 257.

3) Art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 29.

4) Art. 1, co. 276, L. 28 dicembre 2015, n. 208; D.M. 29 aprile 2016.        

5) Art. 1, co. 250, L. 11 dicembre 2016, n. 232 .