INAIL – Fondo per le Vittime dell’Amianto Prestazioni Assistenziali ai malati di Mesotelioma per esposizione non professionale

Fondo per le vittime dell’amianto prestazioni assistenziali (di cui all’art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) ai malati di  mesotelioma per esposizione non professionale.

Con l’art. 11 quinquies, decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 162 (Milleproroghe)  l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (INAIL) per l’anno 2020 eroga, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale per un importo fisso pari a euro 10.000 (diecimila) da corrispondersi in un’unica soluzione, su istanza dell’interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall’anno 2015.

La prestazione in questione è riconosciuta in caso di decesso in favore degli eredi dei malati, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all’Inail, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di decesso stesso.

I soggetti che hanno beneficiato per il periodo 2015 – 2019 delle prestazioni assistenziali una tantum di cui ai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 4 aprile 2018, possono chiedere, su domanda da presentare all’Inail, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell’importo (euro 10.000). In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l’integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui sopra.  

L’Inail provvede a erogare le prestazioni suesposte e le integrazioni nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’art. 1, comma 241, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla sede territoriale Inail competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata a/r o tramite Pec, apposita istanza su modulistica Inail.

L’Istanza deve essere corredata dalla documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi, per consentire la valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione – familiare o ambientale – all’amianto con l’insorgenza della patologia.

Se a presentare l’istanza sono gli eredi la prestazione deve essere richiesta da uno solo degli eredi, corredata da idonea documentazione. L’istanza deve contenere l’indicazione di tutti gli eredi, con la relativa delega autenticata, ed essere accompagnata dalla scheda di morte Istat.