Le lavoratrici ed i lavoratori con iscrizione alla Gestione Separata hanno uno strumento particolare per riunire gratuitamente , nella Gestione Separata , tutti i contributi “sparsi” nelle altre Gestioni della Previdenza Pubblica Obbligatoria ( l’OBG , le Forme Esclusive e Sostitutive e le Gestioni dei Lavoratori Autonomi ) .
Si tratta della facoltà di Computo , riconosciuta dall’articolo 3 del D.M. 282 del 1996 , che prevede la liquidazione di una Pensione nella categoria AUT (VOAUT, IOAUT e SOAUT) e la possibilità di accentrare presso la Gestione Separata tutti i contributi del fondo lavoratori dipendenti , della gestione speciale degli autonomi, della gestione ex-inpdap , ex-enpals e degli altri fondi sostitutivi dell’AGO .
E’ possibile chiedere il Computo con la Totalizzazione con l’Estero , con Paesi convenzionati con l’Italia .
Invece non formano oggetto di computo la contribuzione versata nelle Casse Professionali e la contribuzione versata nel Fondo Clero .
La contribuzione è valida TUTTA (obbligatoria , figurativa , volontaria e da riscatto).
Bisogna tenere presente che la facoltà di Computo deve essere espressa dal richiedente nella domanda di pensione ; in caso contrario la stessa non viene presa in considerazione dall’Inps .
Per l’esercizio dell’opzione al Computo nella Gestione Separata è necessario almeno un contributo MENSILE presso la Gestione Separata .
Come da circolare Inps n. 12 del 3.2.2020 , qui di seguito riportiamo i minimali per l’anno 2020 .
“ Minimale – Accredito contributivo “
Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– 4.103,11 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
– 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.953,00 24% € 3.828,72
€ 15.953,00 25,72% € 4.103,11 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00 33,72% € 5.379,35 (IVS € 5.264,52)
€ 15.953,00 34,23% € 5.460,71 (IVS € 5.264,52)
Inoltre , il richiedente , deve possedere in tutte le gestioni coinvolte contributi per almeno 15 anni – pari o superiore – di cui 5 anni versati successivamente al 1° gennaio 1996 , insieme a contribuzione ante 1996 .
Altresì , il richiedente deve avere un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 .
Nel caso in cui non ci siano contribuzione ante 1996 , ma soltanto contribuzione dopo il 1° gennaio 1996 , il Computo non potrà essere applicato e va in pensione seguendo le regole del contributivo .
E’ possibile chiedere il computo anche laddove il richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una gestione interessata o risulti già essere titolare di trattamento pensionistico .
In tale circostanza , tuttavia , la contribuzione che darà o ha dato luogo alla pensione non sarà valutabile ai fini dell’accertamento dei predetti requisiti per il Computo .
Il Computo non potrà mai essere parziale , ma interesserà tutti e per intero i periodi assicurativi , sia con riguardo alle gestioni e sia con riguardo ai periodi di una singola gestione .
I trattamenti Pensionistici conseguibili con il computo sono i seguenti :
– pensione di vecchiaia ;
– pensione anticipata ;
– pensione di inabilità ;
– assegno ordinario di invalidità ;
– pensione indiretta ai superstiti ;
– pensione supplementare .
E’ possibile conseguire la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata in base ai requisiti previsti per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata.
In pratica si può accedere alla pensione di vecchiaia con: 1) a 67 anni e 20 anni di contributi a condizione che l’assegno risulti non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale 2) oppure a 71 anni unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione effettiva; o alla pensione anticipata con: 1) 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) indipendentemente dall’età anagrafica; 2) 64 anni di età unitamente a 20 anni di contributi effettivi a condizione che l’importo pensionistico sia superiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
Si precisa che sia per la pensione di vecchiaia e sia per la pensione anticipata è necessario la cessazione dell’attività come lavoratore dipendente .
Sempre per la pensione di vecchiaia liquidata in computo la decorrenza della prestazione , sussistendo tutti requisiti , non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la facoltà del computo .
Altresì si chiarisce che la facoltà del computo esercitata , a suo tempo , per la liquidazione dell’assegno ordinario d’invalidità , non è vincolante per un successivo trattamento pensionistico nell’ipotesi in cui l’assegno stesso sia revocato o non confermato .
Pertanto il soggetto , cui sia stato revocato o non confermato l’assegno in computo , può richiedere , ove ricorrano le condizioni previste dalla legge , una prestazione pensionistica calcolata con il sistema misto .
Per ultimo , con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione Separata , e , di conseguenza , calcolato interamente con il sistema contributivo.