Assegno di Natalità 2020 – Bonus Bebè Inps

L’Inps con propria circolare , la n. 26 del 14 febbraio 2020 , illustra e da le disposizioni per l’applicazione dell’articolo 1 , commi 340 e 341 , della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per l’estensione dell’assegno di natalità ( bonus bebè ) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 , prevedendo una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE ed una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo .

REQUISITI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

L’assegno di natalità ( cd bonus bebè ) resta comunque disciplinato nei principi generale dalle disposizioni contenute nella legge 190 del 2014 e negli atti ad essa collegati ( DPCM del 27.2.2015 ) .

Riepiloghiamo i principi generali , che continuano a trovare applicazione :

1) corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015). Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015);

2) status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria); in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251);

3) residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;

4) importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE, in particolare dell’ISEE minorenni del bambino per il quale l’assegno è richiesto (salvo quanto specificato al successivo paragrafo 4.1 per l’erogazione dell’importo minimo pari a 960 euro annui);

5) previsioni di spesa riferite alle mensilità in scadenza nei singoli anni solari e non al solo anno in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla prestazione (ad esempio, nato o adottato a giugno 2020: le spese relative ai ratei mensili da giugno 2020 sino al 31 dicembre 2020 rientreranno nella competenza del 2020, mentre quelle da gennaio 2021 a maggio 2021 rientreranno nella competenza dell’anno 2021). Tale criterio è stato desunto dall’andamento crescente e poi decrescente degli stanziamenti di cui alla legge n. 190/2014 e confermato dalle dinamiche di quelli di cui alla legge n. 205/2017, al decreto-legge n. 119/2018 e all’articolo 41 del disegno di legge di bilancio 2020;

6) l’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (legge n. 184/1983) disposto nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo;

7) nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore che ricade nel 2020 e successivo affidamento temporaneo a persone singole o famiglie (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. del 27/02/2015), la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario dopo quella del genitore o in luogo del genitore (cfr. il messaggio n. 261/2017 e la circolare n. 93/2015);

8) in ipotesi di genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore;

9) la domanda deve essere corredata dal modulo “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it;

10) l’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

MAGGIORAZIONE DEL 20%

Come previsto dal decreto legge n. 119 del 2018 ,  per gli eventi avvenuti nel 2019 , anche per gli eventi avvenuti nel 2020 si riconosce una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo .

La maggiorazione viene applicata in base ai criteri illustrati nella circolare n. 85 del 2019 , paragrafo 3 .

INDICATORE ISEE

L’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019, prevede nuovi e diversi importi annui della prestazione in base alle seguenti fasce di ISEE:

  • in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.

Per gli eventi avvenuti nel 2020, pertanto, la misura della prestazione effettivamente spettante al nucleo familiare sarà calcolata in funzione del valore dell’ISEE in corso di validità al momento della domanda e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.

DOMANDE PRESENTATE IN ASSENZA DI ISEE

Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo e l’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e , tuttavia , tale indicatore venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

ISEE CHE PRESENTA OMISSIONI E/O DIFFORMITA’

Al riguardo, si ricorda che ogni qualvolta l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità (art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013), il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione:

1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE;

2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.

La presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio successivo al primo), sempre che sussistano gli altri requisiti di legge.

All’atto della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente, che può avvenire entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l’importo dell’assegno spettante sarà integrato a decorrere dalla data dell’evento (se la domanda era stata presentata entro i 90 giorni in presenza di ISEE) ovvero della domanda (se presentata oltre i 90 giorni).

Resta fermo che per gli eventi avvenuti nel 2019, in presenza di omissioni e/o difformità continuano ad applicarsi le istruzioni contenute nella circolare Inps n. 85 del 2019 e per gli eventi del 2018 e del triennio 2015-2017 continuano ad applicarsi le istruzioni contenute nel messaggio Inps n. 261 del 2017.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA . ADOZIONI PLURIME E PARTI GEMELLARI

La domanda di assegno deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo (cfr. la circolare n.93/2015).

Il modulo “SR163” di cui al punto 9) del precedente paragrafo 2, può essere trasmesso, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:

  • allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente;
  • consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente.

Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, il richiedente dovrà dichiarare che il figlio per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e dovrà indicare anche le generalità di almeno uno degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi (cfr. la circolare n. 85/2019).

Come precisato con il messaggio n. 261/2017, in caso di nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

Pertanto, nell’ipotesi di nascita di gemelli o di adozioni contestuali di più minori (anche gemelli) è necessario presentare un’apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda del numero dei nati o adottati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda, l’utente può procedere all’inserimento delle successive mediante il pulsante “NUOVA DOMANDA”; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.

Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.

Sempre in caso di nascite gemellari o adozioni plurime, il richiedente indicherà, in ciascuna domanda relativa al figlio per cui chiede l’assegno, anche i dati anagrafici di almeno uno degli altri gemelli o adottati (cfr. la circolare n. 85/2019).

DECADENZA , REVOCA , INTERRUZIONE E PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA

L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983).

Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni (art. 5 del D.P.C.M. del 27/02/2015):

  • decesso del figlio;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.

L’assegno è invece revocato in presenza di motivazioni che ab origine avrebbero comportato la mancata possibilità di usufruire della prestazione.

L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • compimento di un anno di età; compimento di un anno dall’ingresso in famiglia delminore a seguito dell’adozione o dell’affidamento; fine dell’affidamento temporaneo;
  • raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.

In linea di principio, nei casi di decadenza, l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e la decorrenza della prestazione, ove spettante, segue le regole contenute nella circolare n. 85/2019, paragrafo 12.