Fondo per le Vittime dell’Amianto ( legge 208 del 28.12.2015 )

Estensione per gli anni 2019 e 2020 delle prestazioni in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27/03/1992, n. 257. Art. 33-bis e legge 19/12/2019, n. 157.

L’Inail con circolare n. 4 del 7 febbraio 2020, che alleghiamo, fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento agli anni 2019 e 2020.

La dotazione del Fondo è stata confermata in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni  in questione e le procedure e modalità di accesso al Fondo sono quelle contenute nel Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 ottobre 2016.

Le domande devono essere presentate, secondo la modulistica allegata alla circolare Inail, da ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 2 marzo 2020.

  • Per l’anno 2019 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;
  • Per l’anno 2020 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.

Le domande devono essere inviate tramite Pec indirizzata a dcra@postacert.inail.it o raccomandata AR alla Sede centrale dell’Inail – Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma, anche in caso di lavoratori non assicurati.

Alla domanda dovrà essere allegata la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, a seconda del titolo esecutivo dal quale risultino l’avente/i diritto alla prestazione e la somma dovuta.

L’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale e nel rispetto dei limiti di spesa suddetti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Allegato n. 1 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/02/alg-circolare-n-4-del-7-feb-2020.pdf

Allegato n. 2 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/02/alg-mod-191-new-circolare-n4-2020-modulistica.pdf