L’Inps , con propria circolare – la n. 19 del 7.2.2020 – ha comunicato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia , alla pensione anticipata ed alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote , adeguati agli incrementi della speranza di vita , valevoli per il biennio 2021/2022 .
PENSIONE DI VECCHIAIA ( legge 214 del 2011 )
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia , per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2022 , resta di 67 anni .
Invece , il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia “contributiva” con minimo 5 anni di contribuzione , anche per il biennio 2021/2022 , resta 71 anni .
Resta confermato , per la pensione di vecchiaia per i lavori gravosi , sempre per il biennio 2021/2022 , l’età dei 66 anni e 7 mesi .
PENSIONE ANTICIPATA ( legge 214 del 2011 )
Si ricorda che per effetto della legge n. 26 del 2019 , il requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 , è stato fissato a 42 anni e 10 mesi , per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne .
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
L’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva , per i soggetti che possono vantare il primo contributo a decorrere dal 1° gennaio 1996 , e con il requisito del c.d. importo soglia mensile di 2,8 l’assegno sociale ( per l’anno 2020 € 1.282,40 ) , si perfeziona anche per il 2021/2022 al raggiungimento dei 64 anni .
PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI (Legge 232 del 2016)
La legge 26 del 2019 aveva già bloccato il requisito contributivo ai 41 anni (settimane 2.132 ) e quindi , dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 il requisito resta tale ed il diritto alla prestazione si perfeziona decorsi i tre mesi di finestra dalla data di maturazione dei predetti requisiti .
PENSIONE DI ANZIANITA’ CON IL SISTEMA DELLE C.D. “QUOTE”
Anche per il biennio 2021-2022, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
PERSONALE COMPARTO DIFESA , SICUREZZA E VIGILI DEL FUOCO
Per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico , non sono ulteriormente incrementati.
PENSIONE DI VECCHIAIA ( D.lgs n. 165 del 1997 art. 2 )
A decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019/2020.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
PENSIONE DI ANZIANITA’ ( D.lgs n. 165 del 1997 art. 6 )
A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’accesso alla pensione di anzianità avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 8 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile , quindi più 15 mesi).
LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SPETTACOLO E SPORT PROFESSIONISTICO
Per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico , non sono ulteriormente incrementati.
PENSIONE DI VECCHIAIA GRUPPO BALLO
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 , età anagrafica di 47 anni .
PENSIONE DI VECCHIAIA GRUPPO CANTANTI – ARTISTI LIRICI – ORCHESTRALI – ETC.
Uomini – dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 , età anagrafica 62 anni.
Donne – dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 , età anagrafica 61 anni
Donne – dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 , età anagrafica 62 anni
PENSIONE DI VECCHIAIA ATTORI – CONDUTTORI – DIRETTORI D’ORCHESTRA – FIGURAZIONE e MODA
Uomini – dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 , età anagrafica 65 anni.
Donne – dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 , età anagrafica 64 anni
Donne – dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 , età anagrafica 65 anni
PENSIONE DI VECCHIAIA GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI
Uomini – dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 , età anagrafica 54 anni.
Donne – dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 , età anagrafica 53 anni
Donne – dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 , età anagrafica 54 anni
PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE ( D.lgs n. 42 del 2006 )
PENSIONE DI VECCHIAIA
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 , età anagrafica di 66 anni .
PENSIONE DI ANZIANITA’
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 , requisito contributivo 41 anni .
Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. “finestra mobile” di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014 , quindi più 21 mesi ).