Dipendenti Pubbliche Amministrazioni e titolari di Assegno d’Invalidità legge 222 del 1984

L’Inps, con propria circolare n. 10 del 30 gennaio 2020 , chiarisce i riflessi applicativi dell’articolo 2,comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge30 ottobre 2013, n. 125, nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, iscritti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria e titolari di assegno ordinario d’invalidità previsto dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il compimento del 65° anno di età del dipendente pubblico costituisce il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa non superabile se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione; si avrà invece il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età esclusivamente per consentire la maturazione della prima decorrenza utile della pensione: in questa ultima ipotesi, al raggiungimento dei requisiti di pensione e delle relative condizioni, l’Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro o di impiego.

Quindi in presenza di dipendente pubblico , iscritto presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’Obg , titolare di assegno ordinario d’invalidità , ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 , la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il seguente parere :  “Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di tale età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà collocare a riposo il dipendente, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia”.

Questo indirizzo si basa sulla considerazione che l’articolo 1 , comma 8 , del D.lgs n.503 del 1992 prevede in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, invalidi in misura non inferiore all’80%, una particolare tipologia di pensione di vecchiaia, denominata appunto “pensione di vecchiaia anticipata”, liquidata a carico della richiamata gestione dei lavoratori dipendenti.

In questo caso , visto l’articolo 1 comma 10 della 222/84 che prevede la trasformazione dell’a.o.i. in pensione di vecchiaia , la vecchiaia anticipata si annovera , quindi , tra le pensioni di vecchiaia .

Si ritiene utile riepilogare i requisiti e le condizioni per il conseguimento del trattamento pensionistico della vecchiaia anticipata:

– l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;

– il compimento dell’età anagrafica di 56 anni per le donne, 61 anni per gli uomini , per gli anni 2019 e 2020;

– la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. circolare n. 262 del 3 dicembre 1984, punto 13.1);

– il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato.