Dipendenti Pubblici e Prescrizione dei Contributi

La prescrizione dei contributi per i dipendenti pubblici avrà uno stop fino al 31 dicembre 2022 .

E’ quanto previsto dall’articolo 11 , comma 5 del DL 162 del 2019 – decreto legge milleproroghe – che attualmente è in corso di conversione in legge in Parlamento.

L’articolo 3 comma 9 e 10 della legge 335 del 1995 ha previsto che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono decorsi i 5 anni .

Tale misura è stata estesa anche ai lavoratori del pubblico impiego – circolare Inps  n. 169 del 2017 – e la contribuzione omessa , eccedenti i 5 anni dalla pubblicazione della predetta circolare , sarebbe caduta in prescrizione dal 1° gennaio 2019 , termine prorogato al 1° gennaio 2020 , con circolare Inps n. 117 del 2018 ed , infine , posticipato in via legislativa al 31 dicembre 2021 , articolo 19 del DL 4 del 2019 convertito in legge 26 del 2019 .

Quindi con l’articolo 11 comma 5 del DL 162 del 162 del 2019 il legislatore torna a modificare tale scadenza disponendo che i termini di prescrizione , riferiti alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale  obbligatoria per le pubbliche amministrazioni per i perdio di competenza fino al 31 dicembre 2015 , non si applicano fino al  31 dicembre 2022 , fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato , nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

La novità è che , oltre alle gestioni previdenziali esclusive dell’obg ( CTPS , CPDEL , CPS , CPI e CPUG ) lo slittamento della prescrizione interessa anche i fondi per i trattamenti di previdenza , trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio amministrati dall’Inps ( trattasi degli iscritti ai fondi Ex-Inadel ed Ex-Enpas ) .

Resta inteso che il beneficio della sospensione legale dei termini di prescrizione riguarda solo le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni statali, scuole, università, enti locali, aziende sanitarie, agenzie governative, Consob, Banca d’Italia, Camere di Commercio, enti pubblici non economici, eccetera). Non vi rientrano, pertanto, i datori di lavoro del settore privato ancorché i rispettivi dipendenti abbiano mantenuto o optato per l’iscrizione alle casse pensionistiche del settore pubblico nonché gli enti non qualificabili come amministrazioni pubbliche (es. gli enti pubblici economici, le aziende speciali, i consorzi di bonifica, gli enti morali ed ecclesiastici, le aziende pubbliche privatizzate).