Riscatto della laurea – Il Contributivo abbatte l’onere

L’Inps , con circolare n. 6 del 22.1.2020 , ha “aperto” la strada al riscatto della laurea, per i periodi ante 1996 ,con criteri agevolati, se l’interessato ha esercitato l’opzione al sistema contributivo .

E’ possibile riscattare con il sistema contributivo anche i periodi temporali ante il 31 dicembre 1995 , a condizione che chi richiede il riscatto abbia , prima della domanda stessa , presentato una richiesta di opzione per il calcolo , della futura pensione , con il sistema contributivo .

I tal caso l’onere verrà definito con il sistema dell’aliquota percentuale , meno oneroso della riserva matematica .

La domanda di opzione al sistema contributivo diventa IRREVOCABILE , anche se il richiedente , con il riscatto , raggiunga o superi i 18 anni al 31 dicembre 1995 .

Quindi l’accettazione dell’onere del riscatto , con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione , rende IRREVOCABILE l’opzione stessa .

Le stessa considerazioni valgono nel caso di domanda per la pensione anticipata opzione donna o nel caso di domanda di computo dei periodi contributivi nella gestione separata , in considerazione che queste forme di pensionamento presuppongono il passaggio al sistema contributivo .

In questi casi , opzione donna o computo , la domanda di riscatto della laurea con il contributivo , va presentata contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta al calcolo contributivo .

Nel caso in cui la domanda di riscatto della laurea sia stata già presentata , cioè sia antecedente alla domanda di pensione opzione donna o computo , si può chiedere che il relativo onere sia rideterminato con il criterio del contributivo entro o non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento del riscatto in unica soluzione o della prima rata di esso.

Qualora si rinunci alla domanda di pensione con il sistema contributivo, l’onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi.

Per le pensioni con facoltà di computo , in base al D.M. 282 del 1996 , si precisa tuttavia che, qualora l’anzianità acquisita per effetto del riscatto faccia venir meno uno dei requisiti richiesti per poter accedere al computo , di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996 (anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995), la domanda di computo non potrà essere accolta.