IND COM per attività cessate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018

Con propria circolare, la n. 4 del 13.1.2020 , ed acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps fornisce le indicazioni per l’esame delle domande di indennizzo, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018.

A partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017 , purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 207/1996.

Stante la data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, la decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019.

Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con circolare n. 77 del 24.05.2019.

Le domande di richiesta di indennizzo presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 128 del 2 novembre 2019 verranno riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali , che ne daranno tempestiva comunicazione agli interessati . La decorrenza dell’indennizzo sarà sempre a partire dal 1° dicembre 2019 , previa verifica dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge .