INAIL – Assicurazione contro gli Infortuni Domestici . Obbligo dei Servizi on-line dal 1° Gennaio 2020

L’assicurazione contro gli infortuni domestici è obbligatoria, come stabilito dalla legge n. 493 del 1999.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

L’Inail c’è lo ricorda con la circolare n. 37 del 30.12.2019 , che alleghiamo .

È obbligato ad assicurarsi chi, in età compresa tra i 18 ed i 67 anni, svolge l’attività di casalinga/o a tempo pieno. È escluso chi svolge un’altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Disinformazione e comportamenti imprudenti durante lo svolgimento delle attività legate alla cura della casa possono causare infortuni domestici, legati, per lo più, all’utilizzo quotidiano di fuoco, elettricità, gas, sostanze chimiche e acqua, e alle cadute.

Fiamme libere e pericolo d’incendio. Si sviluppa quando vengono accostate sostanze infiammabili, come legno, carta, tessuti, alcool, vernici e gas, ed elementi che possono innescare incendi,  tra cui sigarette accese, impianti elettrici e superfici surriscaldate.

Elettricità. Apparecchi malfunzionanti, comportamenti errati o impianti non a norma possono comportare un serio rischio di folgorazione, corto circuito e incendio.

Gas. Apparecchi a gas installati male, usurati o non manutenuti possono diventare pericolosi per eventuali fughe di gas e di ossido di carbonio, con rischio di esplosioni e di intossicazione.

Sostanze chimiche. Detergenti e disinfettanti, insetticidi e altri prodotti possono liberare nell’aria sostanze volatili pericolose per la salute di chi li utilizza, provocando, al contatto con cute e mucose, irritazioni, sensibilizzazioni, allergie e intossicazioni.

Cadute. Superfici, mobili e oggetti di vario tipo possono rappresentare elementi di rischio. Tra i pericoli più frequenti, l’utilizzo non corretto di scale pieghevoli, fili elettrici o cavi scoperti, tappeti mobili, sconnessioni nel pavimento, ostacoli, sporgenze e spigoli vivi.

A partire dal 2019 , e la circolare  n. 37 del 2019 conferma ,  il premio assicurativo è fissato in € 24,00.

Per iscriversi all’assicurazione è necessario pagare il premio.

A partire dal 1° Gennaio 2020 , i seguenti servizi sono on-line :

Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento

Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva

Invia la richiesta di cancellazione dall’assicurazione

Visualizza e stampa avviso di pagamento per rinnovo assicurazione

Visualizza e stampa le ricevute degli avvisi pagati online tramite PagoPA

Visualizza la situazione assicurativa e i pagamenti

Invia segnalazioni e richiesta di informazioni

I primi tre servizi sono obbligatori dal 1° gennaio 2020.

I servizi descritti nella circolare n. 37 del 2019 sono riservati agli “Utenti con credenziali dispositive”.

Per accedere ai servizi l’utente deve essere in possesso di una delle seguenti credenziali :

1. Credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’Inail.

Le credenziali di accesso dispositive possono essere chieste presentando l’apposito modulo “Utenti con credenziali dispositive” pubblicato in www.inail.it e copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità presso le Sedi territoriali Inail oppure attraverso il servizio telematico “Richiedi credenziali dispositive” disponibile in www.inail.it al percorso Accedi ai servizi online>Registrazione>Utente con credenziali dispositive.

Come già precisato nella circolare Inail 30 novembre 2015, n. 81 al momento della richiesta delle credenziali dispositive il soggetto è tenuto a indicare obbligatoriamente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata per il completamento della registrazione.

2. Credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’Inps per l’utilizzo dei propri servizi telematici.

Le credenziali Inps sono riconosciute anche dal sistema dell’Inail in base agli accordi tra i due enti previdenziali.

3. Carta nazionale dei servizi (CNS).

In questo caso l’utente deve inserire la Smart Card nel lettore, selezionare il pulsante Avanti e inserire il PIN della Smart Card.

4. Credenziali SPID.

In caso di mancato o ritardato pagamento del premio, è prevista l’applicazione di somme aggiuntive graduate in relazione al diverso periodo di ritardo nel versamento del premio.

In particolare è dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza ovvero pari all’ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre tale termine.

L’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 13 novembre 2019 stabilisce che il premio assicurativo è a carico dello Stato per i soggetti i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri ai fini Irpef non superiori a 4.648,11 euro annui;

b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non sia superiore a 9.296,22 euro annui.

Nulla quindi è variato per quanto riguarda i suddetti limiti reddituali, già indicati dal previgente articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 15 settembre 2000, recante “Modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico”.

Il comma 3 del predetto articolo 4, al fine di definire precisamente i redditi del nucleo familiare da considerare ai fini dell’esonero dal pagamento del premio, specifica che concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo così come disciplinato dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 1593.

L’assicurato avrà diritto ad una rendita mensile esentasse corrisposta per tutta la vita, proporzionale all’invalidità subìta (da € 106,02 a € 1.292,90) , solo se l’invalidità è pari o superiore al 16% (per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019).

Nella tutela assicurativa è compreso anche l’infortunio mortale e ai superstiti viene corrisposta una rendita, nonché l’assegno una tantum per infortunio mortale, che dal 1° gennaio 2019 è pari a 10.000 euro.

Sempre dal 1° gennaio 2019 si ha diritto ad una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.

In presenza di determinate gravi menomazioni si ha anche diritto all’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC), pari ad euro 545,02.

Circolare Inail https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/01/circolare-n-37-del-30-dicembre-2019-1.pdf