Maternità – Periodo indennizzabile e facoltà di astenersi dal lavoro dopo il parto

L’INPS con circolare n. 148 del 12/12/2019 ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei 5 mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, così come disposto dal c.1.1 dell’art.16 del D.Lgs 151/2001, introdotto dall’art.1 c.485 Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L’articolo 1, c. 485, L 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha aggiunto il comma 1.1 all’articolo 16 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il nuovo comma 1.1. riconosce alle lavoratrici, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 16, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del S.S.N. o con lo stesso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

La documentazione sanitaria richiesta per la fruizione di quanto previsto dal comma 1.1., deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto, ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.

Premesso quanto sopra si riportano in breve le casistiche possibili con i relativi riferimenti:

1. Lavoratrice che continua a lavorare fino a data effettiva del parto a fronte di certificazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto

Data presunta parto: 26/6/2019

Data effettiva del parto: 30/6/2019

Riferimento temporale nella certificazione sanitaria:26/6/2019

Durata del congedo di maternità: dal 26/6/2019 al 26/11/2019.

Periodo indennizzato: dal 30/6/2019 al 26/11/2019.

I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto (26/6/2019) ed il giorno prima del parto (29/6/2019) sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.

2. Parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio 8 mese di gestazione (c.d parto “fortemente prematuro)

In caso di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta e, nello specifico, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, essendo il congedo di maternità già fruito totalmente dopo il parto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 1, lettera d), dell’articolo 16 (cfr. la circolare n. 69 del 28/4/2016), peraltro più favorevoli per la lavoratrice, in quanto ricomprendono anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum.

Pertanto l’opzione della lavoratrice, eventualmente già esercitata, di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto ai sensi del comma 1.1 dell’articolo 16 sarà considerata come non effettuata.

3 Rinvio e sospensione del congedo di maternità

Alla luce di quanto disposto nel predetto comma 1.1, circa la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, risulta preclusa la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001, in quanto non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.

4. Flessibilità

La lavoratrice gestante che fruisca della flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001 (continuando quindi a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza) può comunque scegliere, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto. Anche in questo caso resta fermo l’obbligo di attestare, entro la fine dell’8 mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro rilasciata secondo le modalità sopra indicate.

  • Interdizione anticipata o prorogata

L’interdizione dal lavoro, di cui all’art.17, c.2, lett. a, del D.lgs n. 151/2001, per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum.

Di contro la medesima interdizione dal lavoro, per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, non risulta compatibile con la facoltà di cui al comma 1.1 del citato articolo 16, in quanto non è possibile riprendere l’attività lavorativa fino alla conclusione dell’interdizione prorogata.

  • Prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità

La lavoratrice che all’inizio di congedo di maternità non presta attività lavorativa ma alla quale sia riconosciuto il citato diritto secondo quanto previsto dall’art.24 D.L. 151/2001 non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto.

  • Malattia

La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto è subordinata all’attestazione della mancanza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Ne consegue che l’insorgenza di un periodo di malattia prima dell’evento parto, in ossequio alle indicazioni fornite con nota 7 luglio 2000 dal Ministero del Lav.e Prev.Soc., comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione di cui al comma 1.1 art.16 D. Lsg.151/2001 e questo in quanto ogni stato morboso in tale periodo comporta rischio per la lavoratrice e/o per il nascituro, superando quindi il giudizio medico espresso precedentemente.

  • Rinuncia alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento parto.

E’ possibile rinunciare alla scelta di avvalersi di tale opzione solo PRIMA dell’inizio del periodo di congedo di maternità ante partum (prima dell’inizio 8°mese di gravidanza), presentando una nuova domanda di maternità e attestando la propria volontà di non volersi avvalere di tale opzione. Il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità di cui al c.1 del citato articolo 16 (due mesi ante partum e tre mesi post partum). Da ciò deriva che i periodi ante partum lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa. Di conseguenza alla lavoratrice saranno indennizzati solo i periodi di congedo ante partum successivi alla rinuncia e i tre mesi di congedo post partum, mentre per quelli lavorati, antecedenti alla rinuncia, la stessa sarà regolarmente retribuita dal datore di lavoro e coperta sul piano degli obblighi contributivi.

  • Lavoro a tempo parziale (part-time)

L’erogazione dell’indennità di maternità, nei casi di lavoro a tempo parziale, deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa (Circ. 41/2006).

  1. Paternità

In caso di morte o grave infermità della mamma, ovvero in caso di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo al padre, lo stesso ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo o per la parte residua non goduta dalla lavoratrice anche nel caso in cui la stessa si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto.

  1. Fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto i lavoratori iscritti alla Gestione Separata

La facoltà prevista dal c.1.1 art.16 si applica anche alle lavoratrici iscritte alla G.S. Che vogliano astenersi dall’attività lavorativa e questo in quanto l’art.64 del D.Lsg 151/2001 dispone che la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla G.D
S. avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. Lo stesso art.64 prevede, altresì che l’indennità di maternità compete a prescindere alla effettiva astensione dal lavoro; pertanto tale facoltà è opzionabile dalle sole lavoratrici iscritte alla G.S., che vogliano astenersi dall’attività. Per l’erogazione di tale indennità le citate lavoratrici sono tenute a comunicare all’INPS prima dell’inizio dell’ 8° mese la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, al fine di consentire all’INPS di individuare la sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione.

Le diverse casistiche indicate per le lavoratrici dipendenti trovano parimenti applicazione alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso deve essere effettuato dalla lavoratrice nella domanda telematica di maternità, selezionando la specifica opzione.

La domanda deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto) esclusivamente per via telematica.

La documentazione medico sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.