Reddito e Pensione di Cittadinanza – Obbligo di certificazione per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea

L’Inps con propria nota – messaggio n. 4516 del 3.12.2019 – obbliga i cittadini non appartenenti all’Unione Europea , che non rientrano nell’elenco degli Stati soggetti a tale incombenza, a certificare il valore del patrimonio immobiliare posseduto nel Paese Estero .

I cittadini non comunitari che hanno presentato domanda di ammissione all’RdC/PdC dal 6 marzo 2019 hanno l’obbligo di produrre , in fase istruttoria ed ai fini dell’accoglimento della domanda , una certificazione dell’autorità estera competente tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana , che attesti i requisiti reddituali e patrimoniali e la composizione del nucleo familiare .

Questo è l’elenco dei Paesi obbligati :

Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S. Marino; Santa Lucia; Singapore; Svizzera; Taiwan e Regno di Tonga.

I cittadini non comunitari di Stati o Territori per i quali risulti oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni dell’autorità estera , sono stati esentati a tale obbligo .

Quindi , le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini non appartenenti all’Unione Europea degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al Decreto per le quali è stata già effettuata l’istruttoria saranno disposti il rilascio della carta RdC con il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane .

Alla verifica della permanenza dei requisiti , si provvederà  al successivo invio – con cadenza ogni 15 gg. – delle mensilità arretrate maturate .

Invece le domande dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea inclusi nell’elenco allegato al decreto , di cui sopra , devono integrare le domande con la certificazione suindicata dell’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero .

Per le domande presentate a marzo 2019 anche se è stata già presentata la dichiarazione di responsabilità resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’elenco di cui sopra .

Per le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini non inclusi nell’elenco di cui sopra , che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità , i pagamenti riprenderanno con la consueta modalità senza necessità di alcun adempimento .