NASPI e Assegno Ordinario d’Invalidità

L’Inps , con proprio messaggio – n. 4477 del 2.12.2019 – chiarisce il rapporto tra l’assegno ordinario d’invalidità con la naspi e l’anticipo di naspi .

Il lavoratore a cui venga sospesa l’erogazione della naspi per una rioccupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi non può chiedere il ripristino dell’assegno ordinario d’invalidità a meno che rinunci definitivamente alla naspi residua.

A seguito della pronuncia costituzionale ( Sentenza n. 234 del 2011 )  l’Inps ha, quindi, affermato che nel caso di opzione per l’indennità gli interessati possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità (Circ. 138/2011).

La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.

In altri termini non è possibile ripristinare l’AOI solo per il periodo di sospensione della Naspi e poi, alla fine del rapporto di lavoro, ottenere nuovamente il pagamento della Naspi sospesa. Il ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, può peraltro operare sempre che esso non sia stato revocato o non confermato (dopo la scadenza).

In presenza dell’anticipo della NASpI in forma anticipata , l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI (quindi sino ad un massimo di due anni), durante il quale non si può più tornare indietro (chiedendo il ripristino dell’AOI).

L’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato solo al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, sempreché permanga la titolarità dello stesso.

In caso di mancata conferma o revoca della prestazione dell’aoi , l’interessato riassume la posizione di assicurato.