Indennità di Accompagnamento – Irrilevante il segno di spunta nel Certificato Medico

L’Inps , con proprio messaggio n. 3883 del 25.10.2019 , in seguito alle recenti pronunce della Corte di Cassazione , nel recepirle , ha stabilito che, nel caso in cui la domanda di indennità di accompagnamento sia incompleta nella compilazione – cioè nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare della relativa indennità , e sia nel caso in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo – , il requisito di proponibilità della domanda giudiziaria di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile , con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti .

Pertanto il funzionario difensore dell’Inps , fermo restando le altre cause di inammissibilità , nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo , avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U ( si torna al passato , quando non c’era bisogno di fleggare le relative caselle ! ) .

Inoltre , a seguito di omologa emesso dal Giudice , l’Inps invita i propri funzionari preposti alla liquidazione dell’indennità di accompagnamento a liquidare la prestazione economica con la decorrenza indicata dal provvedimento stesso .