Gestione Separata – Agli Iscritti raddoppio della Indennità di Malattia e di Degenza

Il decreto legge n. 101/2019 , convertito dalla legge n. 128/2019 ha ampliato la tutela previdenziale relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione Separata .

L’Inps , con propria circolare la n. 141 del 19.11.2019 , ha chiarito che , gli eventi occorsi dal 5 settembre 2019 , saranno liquidati in misura doppia rispetto alla precedente disciplina .

Le modifiche riguardano i soggetti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione né iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria – quelli che versano l’aliquota contributiva piena – e che quindi , a determinate condizioni , hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera .

Quindi le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se:

  • nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata ( per il 2019 il reddito da conseguire sarà di poco superiore a € 1.320,00 ) ;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno (per il 2019 sarà pari a € 71.780,00 , considerando che il massimale è di € 102.543,00 )

Pertanto, per le degenze ospedaliere iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  • 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi .

Conseguentemente, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017).

Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell’indennità.

Si ribadisce che alle degenze ospedaliere e agli eventi di malattia (compresa quella di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) iniziati precedentemente e ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma si continuano ad applicare le previgenti disposizioni legislative di cui al D.M. 12 gennaio 2001.