Riposi Giornalieri del Padre ed Indennità di Maternità della Madre Lavoratrice Autonoma

L’Inps , con circolare n. 140 del 18.11.2019 , si adegua alla pronuncia della Corte di Cassazione , Sezione Lavoro , con la sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018 , nella quale è stato affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri , di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001 – n. 151 – ( T.U. sulla Maternità e Paternità ) , non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma .

Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003.

Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:

  • il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
  • il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.