NASpI e Malattia o Infortunio – Sospensione Termini della Domanda

L’Inps , con proprio messaggio n. 4211 del 18.11.2019 , chiarisce i termini per la presentazione della NASpI , in presenza di malattia o infortunio sul lavoro .

La malattia o l’infortunio sul lavoro non tutelato sul fronte previdenziale intervenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro non consente di sospendere il termine dei 68 giorni di decadenza per la presentazione della domanda di NASpI e quindi si rischia la perdita  del diritto , in caso di non presentazione della domanda nei termini .

La questione riguarda quindi i termini per la presentazione della domanda di NASpI , per i soggetti in malattia o infortunio dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato .

In tal caso il termine per la presentazione della NASpI ( 68 giorni ) è sospeso soltanto se , in base al relativo contratto di lavoro ed allo stato morboso , l’evento è indennizzabile anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro .

A conferma e ad integrazione di quanto già precisato al paragrafo 2.6.a.2 della circolare Inps  n. 94 del  2015, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Analogamente, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si  protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.

Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro ( ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio ), il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie.