Pensioni – Fino al 31.12.2022 l’età pensionabile rimane ancorata ai 67 anni

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – G.U. n. 267/2019 – il Decreto Ministeriale del 5.11.2019 che fissa i requisiti per il pensionamento nel biennio 2021/2022 .

Per la prima volta c’è il rallentamento dell’aspettativa di vita che congela l’adeguamento dell’età pensionabile e l’ancora ai 67 anni del precedente biennio.

Per la pensione di vecchiaia , sino al 2022 , occorrerà soddisfare il requisito anagrafico di 67 anni , insieme ai 20 anni di contribuzione minima .

Per gli addetti ai lavori gravosi , con almeno 30 anni di contributi , che hanno già avuto lo “sconto” di cinque mesi con la sospensione dell’ultimo adeguamento del 1° gennaio 2019 , significa che sino al 2022 potranno andare in pensione con 66 anni e 7 mesi .

Per le pensioni contributive , sempre fino al 2022 , resta convalidata l’uscita a 64 anni unitamente ai 20 anni di contribuzione effettiva, insieme all’importo “soglia” del rateo di pensione , che non deve essere inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale ( per il 2019 € 1.282,37 )  e l’uscita a 71 anni , con almeno 5 anni di contribuzione , per chi non raggiunge l’importo soglia del rateo pensionistico . Anche per l’assegno sociale resta confermata l’età anagrafica dei 67 anni .

Effetti (positivi) anche per il comparto difesa e sicurezza, l’unico comparto che non aveva beneficiato di alcuna sospensione dei requisiti anagrafici e contributivi.

Nel biennio 2021-2022 l’età pensionabile di vecchiaia non aumenterà (coinciderà, in sostanza, con il limite anagrafico per la cessazione del servizio relativo al grado e alla qualifica dell’assicurato aumentato di un anno) così come resteranno confermati i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità: 58 anni e 35 anni di contributi (con finestra mobile di 12 mesi) oppure 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica (con una finestra mobile di 15 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti). Anche per la totalizzazione nazionale continuerà ad essere necessario un requisito anagrafico di 66 anni e 20 di contributi (con una finestra mobile di 18 mesi) oppure 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica (con finestra mobile di 21 mesi dalla maturazione dei requisiti).

Molto probabilmente anche i coefficienti di trasformazione dovrebbero restare invariati , cioè i valori che traducono in rendita la parte contributiva dell’assegno pensionistico , essendo ,gli stessi, agganciati alla speranza di vita .

Per la conferma definitiva occorrerà attendere un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fisserà i coefficienti di trasformazione per il biennio 2021-2022 .