IND COM – Indennizzi anche a chi ha cessato tra il 2017 e 2018

Il Decreto sulle Crisi Aziendali è stato convertito in Legge con il numero 128 del 2019 ed ha previsto la fruizione dell’indennizzo anche ai soggetti che hanno cessato l’attività nel biennio 2017/2018 , anni in cui l’indennità non è stata erogata.

Quindi per chi ha cessato “per sempre” l’attività commerciale , nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 potrà chiedere l’indennità , come previsto dall’articolo 11-ter della legge 128 di conversione al decreto n. 101 del 2019 , in vigore dal 5 novembre 2019.

I requisiti sono gli stessi del decreto legislativo n. 207 del 1996 , ripresi dalla circolare dell’Inps n. 77 del 2019:

  1. più di 62 anni di età se uomini, più di 57 anni di età se donne;
  2. iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS;
  3. aver cessato definitivamente l’attività commerciale;
  4. aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.

I beneficiari sono rimasti invariati e consistono in quattro macro categorie: 

  1. i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
  2. i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante; 
  3. i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
  4. gli agenti e rappresentanti di commercio.

L’indennizzo spetta sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia (cioè sino al compimento dei 67 anni) con i requisiti della stessa, a domanda. Inoltre l’indennizzo è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti come, in particolare, la pensione “quota 100” , la pensione anticipata, l’assegno d’invalidità etc. ed è incompatibile con la pensione di vecchiaia.

Da sottolineare che il beneficiario non deve svolgere alcuna attività lavorativa (né dipendente, né autonoma né occasionale ai sensi dell’articolo 54 del DL 50/2017) né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.

La violazione di questo obbligo comporta la decadenza dalla prestazione con impossibilità, pertanto, di ripristinare l’erogazione dell’indennizzo una volta rimossa la causa ostativa.

Per l’attuazione della misura si attende una comunicazione da parte dell’Inps.

In particolare l’ente previdenziale dovrà specificare se la platea dei beneficiari potrà ricevere il sostegno con efficacia retroattiva, cioè dal 1° gennaio 2019, oppure dal 1° dicembre 2019 cioè dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della norma.

Quest’ultima ipotesi sembra però quella più probabile avendo il legislatore escluso il carattere di interpretazione autentica della norma.