Pensione anticipata “quota 100”

Cumulo e non cumulo con redditi da lavoro autonomo e dipendente. Requisito contributivo con lavoro estero.

L’Inps, con propria circolare n. 117 del 9.8.2019 , delinea la cumulabilità o meno della prestazione della pensione anticipata “quota 100” con i redditi dal lavoro autonomo e dipendente e fornisce le istruzioni per il raggiungimento del requisito contributivo con l’utilizzo della contribuzione estera , non coincidente , temporalmente con quella italiana .

Come noto , il DL. N.4 del 2019 ha stabilito la regola dell’incumulabilità della pensione anticipata “quota 100” , a fare data dal primo giorno di decorrenza della prestazione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia , con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo , ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale , nel limite di € 5.000,00 lordi annui .

Quindi la portata temporale dell’incumulabilità si limita ai redditi percepiti dalla decorrenza del trattamento pensionistico , compreso le relative finestre di 3 e 6 mesi , fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia . Sono così esclusi i redditi erogati in tale periodo ma riferiti ad attività lavorative prestate in data antecedente , prima del pensionamento con quota 100 o successiva a quella del divieto , cioè dopo la maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia . Ad esempio se la decorrenza della pensione è 1° luglio 2019 e percepisce redditi ad ottobre ma riferiti a maggio non scatta l’incumulabilità.

La novità importante e che gli operatori dovranno evidenziare per le pensioni anticipate “quota 100” e che non esiste incompatibilità tra pensione e lavoro autonomo (non serve la cessazione o la cancellazione dagli albi) ma solo incumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con la prestazione pensionistica. Inoltre la circolare precisa che la qualità di socio non lavoratore non rileva ai fini della cumulabilità (reddito da capitale compatibile con pensione).

Si precisa, inoltre, l’obbligo da parte dei pensionati di presentare la dichiarazione sui redditi percepiti (mod. “Quota 100”). I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un’attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali, ciò in linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 197/2003).

Con particolare riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva il reddito fondiario agrario di cui all’articolo 32, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ovvero “la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, ne ilimiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”, al netto dei contributi previdenziali di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dovuti sulla base del reddito medio convenzionale determinato, per ciascuna fascia di reddito agrario, con decreto annuale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai fini del calcolo e della misura delle pensioni.

Qui di seguito , si riporta l’elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:

  • indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL (cfr. il messaggio n. 340/2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
  • redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
  • compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cfr. informativa ex Inpdap n. 11/2003, p. 2);
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace (cfr. l’articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374);
  • indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001);
  • indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva (cfr. la circolare n. 53635 AGO – n. 842 R.C.V. – n. 3535 O./99 del 17.4.1987 p. 3);
  • redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503);
  • indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  • indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii. (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

Quindi la pensione anticipata quota 100 è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Il pensionato che violi le predette prescrizioni vedrà sospendersi il pagamento della pensione nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.

La precisazione conferma che il divieto di cumulo, quindi, non ha effetto retroattivo, non vengono revocate le quote di pensione erogate negli anni precedenti la violazione, ma solo quelle corrisposte a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui non è stata osservata la regola dell’incumulabilità, e che se l’anno successivo la violazione cessa , il pagamento della pensione può essere ripristinato. A tal fine i pensionati dovranno presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod.“Quota 100”),anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale.

A seguito di tale segnalazione, l’Istituto provvederà alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui sia percepito il reddito. Nel modello citato sarà possibile, peraltro, indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della “pensione quota 100” o successivo al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Per raggiungere il requisito contributivo utile per la pensione anticipata “quota 100” , sia per i 35 anni di contribuzione effettiva e sia per i 38 anni di contribuzione totale , è valida anche la contribuzione estera non coincidente temporalmente con la contribuzione italiana , maturata in Paesi Comunitari o in Paesi Extracomunitari , legati all’Italia da convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale . Naturalmente , in Italia , è necessario possedere almeno 52 settimane di contribuzione o il diverso requisito contributivo stabilito dalle singole convenzioni per i Paesi Extracomunitari .

Resta inteso che , per aver diritto alla prestazione anticipata quota 100, in Italia , è necessario cessare l’attività da lavoro dipendente all’estero . Inoltre tale regola , trova applicazione anche nei confronti di coloro che debbono “cumulare” la contribuzione in Italia , in più gestioni e la contribuzione estera verrà “valorizzata” nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole . E’ da sottolineare che ci sono Casse italiane che non prevedono la totalizzazione con l’Estero ( esempio Ex-Inpdap con Paesi Extra-UE ) , salvo che , nel cumulo , non ci sono contributi in AGO . Esempio concreto : 30 anni ex-Inpdap , 3 anni in AGO/FPDL , 5 anni in Canada.

Inoltre , anche la contribuzione che ha dato luogo all’erogazione della pensione estera , può essere sommata alla contribuzione italiana , salvo , che la stessa , non ha dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale. A riguardo alla decorrenza della pensione anticipata “quota 100” si precisa che, con riferimento agli iscritti alle Gestioni private, laddove il richiedente abbia espresso , nella domanda di pensione anticipata quota “100” , la volontà di differire la decorrenza del trattamento pensionistico ad una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, si deve tener conto della volontà espressa dallo stesso richiedente.

Ad esempio se la decorrenza è 1° maggio 2019 ma il lavoratore artigiano prevede di lavorare fino ad agosto può differire la decorrenza al 1° settembre. Se risultano già liquidate pensioni in modo difforme alla circolare in oggetto è possibile presentare istanza di riesame. Rimandiamo all’attenta lettura della circolare Inps anche in considerazione degli esempi riportati.