Reddito e pensione di cittadinanza

Le modifiche apportate con l’approvazione del D.L. n.4/2019

I chiarimenti sulle modifiche apportate con l’approvazione del D.L. n. 4/2019 sono contenuti nella Circolare Inps n. 100 del 5 luglio 2019.

PAGAMENTO DELLA PDC

Tra le principali modifiche da segnalare la possibilità di ritirare la pensione di cittadinanza in contanti alle Poste o in banca, mediante gli ordinari meccanismi di pagamento delle pensioni (non si dovrà cioè necessariamente utilizzare la carta RdC). L’attuazione di tale disposizione, tuttavia, non è immediata, essendo rimessa all’adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione 26/2019.

NUCLEI CON DISABILITA’ GRAVE

I benefici per le famiglie in cui sono presenti disabili gravi o in condizione di non autosufficienza sono stati incrementati. Tali nuclei hanno avuto una maggiorazione (in presenza di almeno quattro componenti) da euro 1.050 ad euro 1.100 mensili e l’accrescimento della soglia limite di patrimonio mobiliare disponibile, come definito a fini ISEE, per l’accesso all’RdC/PdC. La soglia aggiuntiva connessa allo stato di disabilità viene portata a 5.000 euro o a 7.500 euro rispettivamente per ogni componente in condizione di disabilità media o grave. Cosicché, ad esempio, una famiglia con tre soggetti di cui uno con disabilità grave può possedere un patrimonio mobiliare di 17.500 euro (15.000 euro in caso di un componente con disabilità media) senza perdere il diritto alla fruizione del beneficio. Viene, inoltre, consentita la possibilità di ottenere la pensione di cittadinanza anche nei confronti di quei nuclei familiari in cui ci siano componenti con meno di 67 anni in stato di grave disabilità o in condizione di non autosufficienza.

PERIMETRO DEI BENEFICIARI

Viene meno, inoltre, l’esclusione dal Rdc , per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie. La legge convertita limita l’esclusione al solo componente disoccupato (non più al nucleo) che abbia presentato le dimissioni volontarie con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del Rdc .

STATO DI DISOCCUPAZIONE

La norma prevede che si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo non superi la soglia di esenzione fiscale (8mila euro per i lavoratori dipendenti, 4.800 euro gli autonomi).

STRETTA SUL RDC PER GLI EXTRACOMUNITARI

Gli extracomunitari dovranno farsi certificare reddito e composizione del nucleo familiare dal Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del consolato.

La certificazione non sarà necessaria in tre ipotesi:

  1. nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
  2. qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  3. nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

Dato che servirà un decreto ministeriale per individuare gli Stati esonerati dalla disposizione nelle more della sua emanazione l’Inps ha provveduto a sospendere l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.

REQUISITO IMMOBILIARE

Ai fini del raggiungimento della soglia di 30.000 euro, intesa come beni immobili disponibili oltre la quale si perde il diritto al RdC e alla PdC, concorrono non solo gli immobili presenti in Italia ma anche quelli eventualmente posseduti all’estero.

CONIUGI

Per costituire due nuclei familiari distinti per centrare gli standard di reddito previsti per l’RdC e la PdC , in caso di separazione o divorzio , occorrerà acquisire due diverse residenze. Al riguardo è stato precisato che, laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale. In caso di figli minori, inoltre, si considererà ai fini del calcolo dell’ISEE anche la situazione patrimoniale e reddituale del genitore non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l’altro genitore (Isee Minorenni).

SOGGETTI CONDANNATI

Il richiedente che sia sottoposto a misura cautelare personale ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, è escluso dal RdC e dalla PdC , nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati.

CHIARIMENTI

Nella circolare l’Inps offre anche alcuni chiarimenti circa la nozione di reddito familiare e sul calcolo del beneficio stesso. In primo luogo viene ribadito che il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE. La base di partenza per il calcolo del reddito familiare dovrà essere data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell’ISR (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.), senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell’ambito dell’ISEE. Ciò significa che le famiglie in cui sono presenti spese deducibili dall’ISR (es. le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.) potrebbero non acquisire il diritto al beneficio. Altresì viene precisato che i beneficiari in abitazione in locazione o con mutuo, possono godere anche solo della componente ad integrazione dell’affitto ovvero del mutuo ancorché, per ragioni di reddito, non abbiano diritto all’erogazione della componente di integrazione del reddito familiare.