Costituzione Rendita Vitalizia per contributi omessi e caduti in prescrizione

Art. 13 legge n. 1338 del 1962 – VADEMECUM OPERATIVO

L’Inps con circolare n. 78 del 29 maggio 2019 , che alleghiamo, riepiloga i principi inderogabili della disciplina della costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, fornendo alcuni chiarimenti in merito alle regole in vigore , ad alcuni profili probatori e ad alcuni documenti più ricorrenti nella prassi amministrativa.

La costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

Finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive, l’istituto previsto dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 presuppone l’inadempimento dell’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (I.V.S.).

La contribuzione omessa, inoltre, deve essere non più suscettibile di recupero da parte dell’Inps per maturata prescrizione. La norma in esame non è applicabile nei casi in cui le disposizioni vigenti all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro prevedevano l’esclusione dall’obbligo assicurativo I.V.S.

Inizialmente applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, l’istituto in parola è stato esteso alle seguenti fattispecie:

  • familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali (cfr. le circolari n. 31/2002 e n. 65/2008);
  • collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili (cfr. le circolari n. 32/2002, n. 36/2003, n. 10/2004 e n. 141/2004);
  • tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo (cfr. la circolare n. 101/2010);
  • iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020 (cfr. la circolare n. 169/2017 come modificata dalla circolare n. 117/2018).

La prima cosa importante è provare l’esistenza del rapporto di lavoro e quindi ai fini della costituzione della rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro (articolo 13, comma 4, della legge n. 1338 del 1962). Il regime probatorio in questione riguarda anche la dimostrazione della natura del rapporto di lavoro. Le dichiarazioni ora per allora non sono idonee a provare l’esistenza del rapporto di lavoro.

Le dichiarazioni delle Pubbliche Amministrazioni possono essere utilizzate per evincere la sussistenza del documento di data certa comprovante il rapporto di lavoro a condizione che siano sottoscritte dai funzionari responsabili e che non facciano un generico riferimento agli atti d’ufficio, bensì contengano la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell’eventuale numero di protocollo del documento stesso al fine di consentire all’Istituto la verifica dei contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti in materia dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. Resta sempre ferma la facoltà per l’Istituto di acquisire la documentazione sulla cui base la Pubblica Amministrazione abbia rilasciato la dichiarazione. Per la valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro , il regime probatorio imposto dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 , vincola anche il giudice chiamato a decidere sulla sussistenza del diritto del lavoratore ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia. Fermo restando quanto sopra precisato, qualora per avvalersi del beneficio in esame venga prodotta una sentenza definitiva avente ad oggetto il rapporto di lavoro controverso, il contenuto, gli effetti e la portata della stessa, ai fini che qui interessano, dovranno essere valutati con il necessario supporto dell’Area legale di competenza.

La documentazione deve essere presentata in originale o copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale. L’omissione contributiva lamentata deve essere dimostrata fornendo la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo per il quale si chiede la costituzione di rendita vitalizia, della qualifica posseduta nel periodo e della misura della retribuzione. Tra gli altri mezzi di prova si può configurare la testimonianza. Il testimone deve rappresentare fatti oggetto della propria percezione diretta e dunque deve anche attestare le ragioni di come sia venuto a conoscenza di tali fatti in modo da offrire elementi di riscontro. Tali elementi di riscontro devono quindi orientare l’esame della dichiarazione; pertanto, quando tali riscontri non siano neanche potenzialmente effettuabili, le dichiarazioni non possono essere utilizzate. Su tale argomento e per le necessità dei casi si rimanda all’attenta lettura della circolare , nella quale vengono citate varie possibilità . La retribuzione percepita nel periodo oggetto di rendita vitalizia non può essere provata né con autocertificazione dell’interessato né mediante testimonianza. Laddove l’interessato non riesca a provare la retribuzione effettiva, si utilizzerà quella convenzionale.