Riliquidazione pensioni Militari e Forze di Polizia

Per il personale arruolato negli anni 1083/1982/1983 – sentenze delle sezioni regionali della Corte dei Conti per l’applicazione dell’art. 54 del T.U. approvato con il D.P.R. 1092/73.

La Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Sardegna con sentenza n. 2/2018 si è pronunciata favorevolmente in merito al ricorso proposto da un ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare che aveva chiesto all’INPS la riliquidazione della pensione in applicazione di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. 1092/73.

L’art. 54 prevede per il personale militare che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”; nel caso specifico il militare, al 31/12/1995 aveva raggiunto un’anzianità contributiva di 17 anni di contributi – quindi ricompresa fra i 15 ed i 20 anni- e, pertanto aveva invocato l’applicazione del predetto articolo.

L’INPS, al contrario, aveva determinato l’importo della pensione applicando un’aliquota inferiore e meno favorevole applicando anziché l’art. 54, l’art. 44 che recita “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”. La domanda di riliquidazione presentata dall’interessato è stata respinta e lo stesso ha proposto ricorso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Come anticipato, appare evidente che il citato articolo si applica esclusivamente al personale civile, mentre il calcolo della pensione per quello militare è regolato dalle norme successive e specifiche.

In sede di giudizio l’INPS aveva confermato la sua posizione motivandola con il fatto che:

  • il militare non aveva i requisiti previsti dalla legge per l’applicazione dell’art. 54 che opera solo per i pensionati congedati con un servizio utile ricompreso fra i 15 anni ed i 20 anni (non inferiore a 15 ma non superiore a 20);
  • l’aliquota del 44% della base pensionale trova applicazione solo per i trattamenti liquidati interamente con il sistema retributivo e non su quelli liquidati con il sistema misto.

Pertanto il trattamento di pensione era stato calcolato con il sistema delle quote:

  • quota “A” con il sistema retributivo;
  • quota “B” con il sistema contributivo.

L’applicazione dell’aliquota di rendimento riguarda, naturalmente, la quota “A” cioè quella conteggiata con il sistema retributivo.

Il giudice, nelle sue valutazioni, non ha ritenute valide le motivazioni addotte dall’Istituto che non trovano riscontro nella normativa. Con riferimento alla tesi secondo cui l’aliquota del 44% si applica ai militari cessati con un’anzianità contributiva compresa fra i 15 ed i 20 anni il magistrato ha dichiarato che “il dettato del primo comma dell’art. 54, più volte citato e su cui si basa sostanzialmente l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi che l’aliquota ivi indicata si applica proprio a coloro che possiedono un’anzianità contributiva compresa fra i 15 ed i 20 anni, mentre il comma successivo chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessano con un’anzianità massima di 20 anni di servizio (come sostenuto dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo”. In merito alla seconda tesi difensiva presentata dall’Istituto previdenziale il giudice ha ritenuto che l’assunto non trova alcun riferimento normativo.

Nella formulazione delle conclusioni la Corte dei Conti ha accolto il ricorso presentato dall’ex militare e ha dichiarato il diritto al ricalcolo, alla riliquidazione ed al pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione del 44% ai fini della base pensionabile con decorrenza dalla data di collocamento in congedo con la condanna dell’INPS alla liquidazione delle somme arretrate comprensive degli interessi e rivalutazioni di legge.

La sentenza deve considerarsi fondamentale per la casistica segnalata anche in considerazione che lo stesso Giudice ha messo in discussione e modificato una decisione precedente di segno opposto. Alla luce della sentenza e delle motivazioni addotte in considerazione del trattamento deteriore applicato al personale militare – Esercito, Aeronautica, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri arruolati nel periodo 1/01/1981 fino al 30/06/1983- che hanno compiuto più di 15 anni e meno di 18 anni di servizio utile (comprese le maggiorazioni) che non hanno beneficiato del calcolo con il calcolo retributivo.

Prima di presentare la domanda è necessario verificare i provvedimenti di pensione e l’aliquota applicata (Quadro I “servizio utile arrotondato a)+b)”) e al quadro II “coefficiente tab. A”. Se dalla verifica risultasse applicata l’aliquota del 35% anziché del 44% è necessario presentare all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici una domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. 1092/73. In mancanza di una risposta o in presenza di un diniego va presentato ricorso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto le sentenze già emesse creano un precedente giurisprudenziale ma valgono solo per i ricorrenti.