Indennizzo ai commercianti – Requisiti e condizioni dal 2019

L’Inps, con propria circolare – la n. 77 del 24.5.2019 – ha emanato le disposizioni per l’indennità per gli iscritti alla gestione speciale dei commercianti che rottamano la licenza.

Quindi a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996,n. 207, diviene una misura strutturale; conseguentemente è stabilizzato l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato, in parte, al Fondo che finanzia l’indennizzo.

I beneficiari sono rimasti invariati e consistono in quattro macro categorie:

  1. i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  2. i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
  3. i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  4. gli agenti e rappresentanti di commercio.

Da segnalare che restano esclusi dall’indennizzo gli esercenti attività commerciali all’ingrosso (salvo l’attività sia prestata congiuntamente ad un’attività di vendita al dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza); gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);  gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.

I requisiti soggettivi per aver diritto all’indennizzo richiesti al momento della domanda amministrativa:

  • avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
  • essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni anche non continuativi, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps;
  • aver cessato definitivamente l’attività commerciale;
  • aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.

E’ importante precisare che la cessazione dell’attività deve essere avvenuta a partire dal 1° gennaio 2019 (sono esclusi, quindi, i soggetti che abbiano chiuso l’attività tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018) e che questa deve essere definitiva; l’indennizzo non può essere concesso in caso di trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, dell’attività commerciale ancorché limitato a soli rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (come nel caso di cessione, donazione o concessione in affitto d’azienda).

Inoltre , il titolare dell’attività deve avere effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).

L’indennizzo , che è pari all’importo del trattamento minimo dell’anno di competenza – per il 2019 € 513,01 – decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in caso di accertamento positivo dei prescritti requisiti di legge fermo restando che non può essere anteriore al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019.

L’indennizzo spetta sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia (cioè sino al compimento dei 67 anni) con i requisiti della stessa , a domanda .

Inoltre l’indennizzo è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti come, in particolare, la pensione “quota 100” , la pensione anticipata , l’assegno d’invalidità etc. ed è incompatibile con la pensione di vecchiaia.

Da sottolineare che il beneficiario non deve svolgere alcuna attività lavorativa (né dipendente, né autonoma né occasionale ai sensi dell’articolo 54 del DL 50/2017) né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.

La violazione di questo obbligo comporta la decadenza dalla prestazione con impossibilità, pertanto, di ripristinare l’erogazione dell’indennizzo una volta rimossa la causa ostativa .