Cresce l’importo dell’assegno di incollocabilità nel 2019

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Dm che rivaluta l’importo della prestazione erogata dall’Inail in favore delle vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali.

Cresce leggermente il valore dell’assegno di inconciliabilità erogato dall’Inail. A partire dal 1° luglio 2019 la prestazione sale a 262,06 euro al mese rispetto ai 259,21 euro precedenti. I nuovi valori, adeguati alla variazione dell’inflazione registrata lo scorso anno (+1,1%), sono fissati nel Dm 48 del 15 maggio 2019 pubblicato dal Ministero del Lavoro nella sezione Pubblicità Legale nel portale istituzionale.

L’assegno in questione, come noto, spetta ai titolari di rendita Inail con un’età inferiore a 65 anni che a seguito dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale non siano più in condizione di poter svolgere un’attività di lavoro, né risultano destinatari del beneficio dell’assunzione obbligatoria (legge n. 68/1999).

Nello specifico per l’erogazione del sostegno economico i lavoratori devono risultare in possesso di un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; o di un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il trattamento è pagato mensilmente assieme alla rendita Inail e viene rivalutato annualmente, ogni primo luglio, in base alla variazione dell’inflazione registrata con riferimento all’anno precedente.

L’assegno in questione non va confuso con l’analogo trattamento riconosciuto in favore degli invalidi di guerra o del servizio ai sensi dell’articolo 20 del DPR 915/1978 e dell’articolo 104 del DPR 1092/1973. Le disposizioni da ultimo citate riconoscono agli invalidi di guerra o per causa di servizio, con età inferiore a 65 anni, titolari di pensione di guerra, di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, per infermità ascrivibili dalla 2^ all’8^ categoria, dichiarati incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti un sostegno economico graduata in funzione della categoria tabellare a cui risulta ascrivibile la lesione subita.